| ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA
RONDINE"
STATUTO
Art. 1 Costituzione
E' costituito, a norma dell'articolo 18 della Costituzione
Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile,
con sede in Lari , Via di Sessana 5, un'Associazione
denominata "La Rondine", con Codice Fiscale
90030400502.
L'Associazione è un Circolo ricreativo e non
persegue finalità di lucro.
Art. 2 Finalità
L'Associazione ha come scopo la promozione delle attività
culturali, del tempo libero, sportive e ricreative,
nonché di ogni altra attività ritenuta
meritevole dagli organi sociali.
Art.3 Soci
Il numero dei Soci è illimitato. Per l'ammissione
a Socio è necessaria la presentazione di un Socio.
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che
abbiano un'anzianità di iscrizione di 6 mesi
e che abbiano raggiunto la maggiore età.
I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative
e manifestazioni promosse dall'Associazione.
Il Socio è tenuto
-al versamento della quota sociale annuale di tesseramento,
stabilita dal Consiglio Direttivo e delle eventuali
integrazioni in relazione alle attività svolte
dall'Associazione e stabilite dal Consiglio Direttivo.
-all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni
e delle deliberazioni prese dagli organi sociali dell'Associazione.
Ciascun Socio può recedere dall'Associazione
o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto
.
La qualifica di Socio si perde :
a) inosservanza di quanto previsto ai sopraccitati
commi
b) quando in qualunque modo si arrechino danni morali
o materiali all'Associazione
c) per radiazione deliberata dall'Assemblea su proposta
del Collegio dei Probiviri
Art. 4 Organi Sociali
Sono costituiti da
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice-Presidente
e) il Segretario
f) il Cassiere
g) il Collegio dei Probiviri
h) il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 5 L'ASSEMBLEA
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente
o in casi di assenza o impedimento , dal Vice-Presidente
entro il primo trimestre di ciascun anno sociale.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente
e ogni qualvolta esso lo ritenga necessario; essa inoltre
deve essere convocata su richiesta della metà
dei consiglieri o di un terzo dei Soci aventi diritto
al voto. Nella richiesta di convocazione , i richiedenti
dovranno esprimere gli argomenti e le proposte che essi
intendono presentare. La convocazione dell'Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria avverrà con pubblicazione
nella sede dell'Associazione e mediante lettera da indirizzare
a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
1. la discussione e l'approvazione della relazione tecnica,
morale e finanziaria presentata dal consiglio direttivo.
2. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo
3. l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri
eventuali organi previsti dallo Statuto ogni due anni.
4. ogni argomento non riconducibile alle competenze
degli altri organi del sodalizio e non espressamente
riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni
dello Statuto e del Regolamento; sulle questioni di
particolare importanza e gravità per la vita
ed il funzionamento dell'Associazione; sullo scioglimento
dell'Associazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua
assenza dal Vice Presidente o dal cosnigliere avente
maggiore anzianità come Socio.
Il Presidente, in caso di votazione a scrutinio segreto,
nomina tre soci con funzioni di scrutatori.
L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando
sia stata regolarmente convocata e siano presenti almeno
la metà del totale dei Soci effettivi. In seconda
convocazione è idonea a deliberare se presenti
soci pari al numero dei consiglieri più due.
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida
in prima convocazione solo se presenti almeno la metà
più uno del totale costituito dai Soci.
In seconda convocazione qualunque sia il numero dei
Soci presenti , l'Assemblea Straordinaria delibera con
il voto favorevole di almeno la metà dei presenti,
abilitati al voto.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, purchè in regola
con la quota annuale.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del
Segretario. Il verbale firmato dal Presidente e da chi
lo ha redatto, viene conservato agli Atti dell'associazione
ed ogni Socio può prenderne visione.
Le deliberazioni vengono affisse all'Albo dell'Associazione.
Art. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare
gli scopi sociali; in particolare ha le seguenti funzioni:
a- redigere il regolamento nel rispetto dei principi
fondamentali dello statuto ed emanare qualsiasi normativa
o disposizione ritenuta opportuna per il funzionamento
dell'Associazione.
b- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione
dell'Associazione
c- Redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione
d- Stipulare tutti gli atti di ogni genere inerenti
l'attività sociale.
e- Stabilire l'importo delle quote associative e fissarne
le modalità di pagamento.
Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro
anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da
un minimo di sette membri. I membri del Consiglio Direttivo
sono rieleggibili; il Consiglio elegge tra i suoi membri
il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed
il Cassiere e può attribuire ad altri Consiglieri
incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con
il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere
anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo
sulla data della riunione.
Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi ed ogni
qualvolta il Presidente o due consiglieri lo ritengano
opportuno.
Qualsiasi convocazione del Consiglio deve essere accompagnata
dall'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono
valide purchè sia presente almeno la maggioranza
dei cuoi componenenti. Le riunioni sono presiedute dal
Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal
Consigliere con Maggiore anzianità di Socio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza del
Presidente o in caso di vacanza, anche in tempi successivi,
dalla maggioranza dei Consiglieri eletti. I Consiglieri
vacanti possono essere integrati dai Soci non eletti.
Art. 7 IL PRESIDENTE
Il Presidente eletto in seno al consiglio direttivo
rappresenta anche agli effetti di legge il Circolo stesso;
convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede l'adunanza
e ne firma le deliberazioni, firma il bilancio preventivo
ed il bilancio consuntivo annuale da presentare ai Soci.
In caso di sua assenza o tempraneo impedimento le sue
funzioni sono esercitate dal vice Presidente o dal Consigliere
anziano.
Art. 8 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento
delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi
previsti dallo Statuto.
Art. 9 IL SEGRETARIO
Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione
delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali
delle Assemblee, notifica le delibere.
Art. 10 IL CASSIERE
Il Cassiere collabora con il Presidente per la stesura
del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione
e cura tutto quello che riguarda le uscite e le entrate
dell'Associazione, e gli adempimenti che riguardano
le compatibilità dell'Associazione stessa. Cura
l'inventario dei beni dell'Associazione.
Art. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
da tre membri effettivi ed un supplente eletti dall'Assemblea;
il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della
gestione contabile dell'Associazione e presenta una
relazione scritta all'Assemblea.
Art.12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea Ordinaria nomina tra i Soci il Collegio
dei Probiviri che dura in carica due anni ed i cui membri
sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri
ed un supplente. Il Collegio ha il compito di dirimere
eventuali contrasti tra Soci.
Art.13 AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione dell'Associazione è tenuta
in conformità alle buone regole di contabilità
ed economicità e l'esercizio sociale coincide
con l'anno solare. Il bilancio , redatto dal Consiglio
Direttivo, deve essere presentato all'Assemblea dei
Soci entro il 31 Marzo dell'anno successivo, unitamente
al bilancio preventivo.
E' fatto assoluto divieto di distribuzione di utili
o residui attivi tra i Soci.
Eventuali rapporti di conto corrente con gli Istituti
di Credito saranno regolati dalla firma congiunta di
due Soci aventi la carica di Presidente, Vice Presidente
o Cassiere.
Art. 14 PATRIMONIO
L'Associazione ha piena autonomia patrimoniale ed amministrativa,
il patrimonio è costituito da:
a) quote sociali
b) contributi dei Soci che fruiscono delle iniziative
dell' Associazione
c) contributi da strutture o circoli che fruiscono delle
iniziative dell'Associazione
d) eventuali contributi da Enti pubblici o privati
e) altri proventi derivati dalle iniziative del Circolo
f) donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di
persone che di Enti Pubblici o Privati concesse senza
condizioni che limitino la completa autonomia dell'Associazione.
g) Beni mobili od immobili di proprietà dell'Associazione
h) Fondo di riserva
Art. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere
assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole
di almeno 2\3 dei voti validi espressi in Assemblea.
Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni
di proprietà dell'Associazione devono essere
devoluti ad un'altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo
altra diversa destinazione imposta dalla legge. Il materiale
ricevuto in uso ed in dotazione dall'Associazione dovrà
essere restituito alla stessa.
Art. 17 DISPOSIIONI FINALI
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si
rimanda al regolamento emanato dal Consiglio Direttivo
e a quanto disposto dall'art.36 e successivi del Codice
Civile della vigente normativa giuridico-fiscale in
materia di strutture no-profit.
Approvato all'unanimità dai Soci presenti all'Assemblea
Straordinaria del 24 Settembre 2001
|