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Lo Statuto
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA RONDINE"

STATUTO

Art. 1 Costituzione

E' costituito, a norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile, con sede in Lari , Via di Sessana 5, un'Associazione denominata "La Rondine", con Codice Fiscale 90030400502.
L'Associazione è un Circolo ricreativo e non persegue finalità di lucro.

Art. 2 Finalità

L'Associazione ha come scopo la promozione delle attività culturali, del tempo libero, sportive e ricreative, nonché di ogni altra attività ritenuta meritevole dagli organi sociali.

Art.3 Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Per l'ammissione a Socio è necessaria la presentazione di un Socio. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di 6 mesi e che abbiano raggiunto la maggiore età.
I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.
Il Socio è tenuto
-al versamento della quota sociale annuale di tesseramento, stabilita dal Consiglio Direttivo e delle eventuali integrazioni in relazione alle attività svolte dall'Associazione e stabilite dal Consiglio Direttivo.

-all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali dell'Associazione.

Ciascun Socio può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto .
La qualifica di Socio si perde :

a) inosservanza di quanto previsto ai sopraccitati commi
b) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione
c) per radiazione deliberata dall'Assemblea su proposta del Collegio dei Probiviri

Art. 4 Organi Sociali

Sono costituiti da

a) l'Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Vice-Presidente
e) il Segretario
f) il Cassiere
g) il Collegio dei Probiviri
h) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o in casi di assenza o impedimento , dal Vice-Presidente entro il primo trimestre di ciascun anno sociale.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente e ogni qualvolta esso lo ritenga necessario; essa inoltre deve essere convocata su richiesta della metà dei consiglieri o di un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione , i richiedenti dovranno esprimere gli argomenti e le proposte che essi intendono presentare. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria avverrà con pubblicazione nella sede dell'Associazione e mediante lettera da indirizzare a ciascun Socio, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
1. la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal consiglio direttivo.
2. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
3. l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto ogni due anni.
4. ogni argomento non riconducibile alle competenze degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento; sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione; sullo scioglimento dell'Associazione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal cosnigliere avente maggiore anzianità come Socio.
Il Presidente, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci con funzioni di scrutatori.
L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e siano presenti almeno la metà del totale dei Soci effettivi. In seconda convocazione è idonea a deliberare se presenti soci pari al numero dei consiglieri più due.
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione solo se presenti almeno la metà più uno del totale costituito dai Soci.
In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti , l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, abilitati al voto.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, purchè in regola con la quota annuale.
Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, viene conservato agli Atti dell'associazione ed ogni Socio può prenderne visione.
Le deliberazioni vengono affisse all'Albo dell'Associazione.

Art. 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali; in particolare ha le seguenti funzioni:

a- redigere il regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il funzionamento dell'Associazione.
b- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione dell'Associazione
c- Redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione
d- Stipulare tutti gli atti di ogni genere inerenti l'attività sociale.
e- Stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni quattro anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di sette membri. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili; il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.
Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Presidente o due consiglieri lo ritengano opportuno.
Qualsiasi convocazione del Consiglio deve essere accompagnata dall'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei cuoi componenenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere con Maggiore anzianità di Socio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza del Presidente o in caso di vacanza, anche in tempi successivi, dalla maggioranza dei Consiglieri eletti. I Consiglieri vacanti possono essere integrati dai Soci non eletti.

Art. 7 IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto in seno al consiglio direttivo rappresenta anche agli effetti di legge il Circolo stesso; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede l'adunanza e ne firma le deliberazioni, firma il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale da presentare ai Soci. In caso di sua assenza o tempraneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente o dal Consigliere anziano.

Art. 8 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Art. 9 IL SEGRETARIO

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee, notifica le delibere.

Art. 10 IL CASSIERE

Il Cassiere collabora con il Presidente per la stesura del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione e cura tutto quello che riguarda le uscite e le entrate dell'Associazione, e gli adempimenti che riguardano le compatibilità dell'Associazione stessa. Cura l'inventario dei beni dell'Associazione.

Art. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dall'Assemblea; il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea.
Art.12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Ordinaria nomina tra i Soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica due anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri ed un supplente. Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti tra Soci.

Art.13 AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione dell'Associazione è tenuta in conformità alle buone regole di contabilità ed economicità e l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio , redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 31 Marzo dell'anno successivo, unitamente al bilancio preventivo.
E' fatto assoluto divieto di distribuzione di utili o residui attivi tra i Soci.
Eventuali rapporti di conto corrente con gli Istituti di Credito saranno regolati dalla firma congiunta di due Soci aventi la carica di Presidente, Vice Presidente o Cassiere.

Art. 14 PATRIMONIO

L'Associazione ha piena autonomia patrimoniale ed amministrativa, il patrimonio è costituito da:
a) quote sociali
b) contributi dei Soci che fruiscono delle iniziative dell' Associazione
c) contributi da strutture o circoli che fruiscono delle iniziative dell'Associazione
d) eventuali contributi da Enti pubblici o privati
e) altri proventi derivati dalle iniziative del Circolo
f) donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o Privati concesse senza condizioni che limitino la completa autonomia dell'Associazione.
g) Beni mobili od immobili di proprietà dell'Associazione
h) Fondo di riserva

Art. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2\3 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprietà dell'Associazione devono essere devoluti ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo altra diversa destinazione imposta dalla legge. Il materiale ricevuto in uso ed in dotazione dall'Associazione dovrà essere restituito alla stessa.

Art. 17 DISPOSIIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rimanda al regolamento emanato dal Consiglio Direttivo e a quanto disposto dall'art.36 e successivi del Codice Civile della vigente normativa giuridico-fiscale in materia di strutture no-profit.


Approvato all'unanimità dai Soci presenti all'Assemblea Straordinaria del 24 Settembre 2001

 
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